I limiti
della rivalsa dell’Inail
Avv. Calogero
Lo Giudice
(Avvocatura Inail-Pisa)
Il
problema.
Un
particolare tema, già affrontato in un precedente scritto
(“Danno biologico INAIL e danno differenziale del lavoratore” 29/9/2004, in www.laprevidenza.it
) necessita di una più completa e, soprattutto, più
persuasiva disamina, in considerazione della sempre più frequente rilevanza
pratica.
Si
tratta della questione della scindibilità dei titoli indennitari (danno
biologico/ “conseguenze patrimoniali”, di cui all’art. 13, c.2, lett. b del D.
Leg.vo n.38/2000), ai fini degli
attuali limiti della rivalsa da parte dell’Inail.
Come è
noto, il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, nell’introdurre
nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, la
tutela del danno biologico, ha
rimodulato l’indennizzo in rendita (per menomazioni di grado pari o superiore
al 16%), distinguendolo in due quote, di cui una corrispondente al danno
biologico, l’altra alle “conseguenze
patrimoniali” (così anche, Cass. Lav.
21 marzo 2002 n.4080).
Ebbene,
nella trattazione stragiudiziale delle rivalse INAIL, è voce assai diffusa (soprattutto tra le Compagnie di Assicurazione
e gli infortunati-danneggiati) quella che sostiene che, nel caso di erogazione
di rendita per menomazioni di grado pari o superiore al 16%, l’Istituto debba
limitare la propria rivalsa alla quota corrispondente al danno biologico, in
assenza di effettivo danno patrimoniale.
In
altri termini, l’Inail sarebbe tenuto ad esternare l’importo della rendita, scindendolo nelle due voci di danno
indennizzate (danno biologico/ “danno patrimoniale”).
In tal
modo, si precluderebbe, da un lato, l’esercizio della rivalsa fino alla concorrenza dell’ammontare delle
prestazioni erogate, limitandolo alla quota corrispondente al danno biologico
e, dall’altro, risulterebbe avvantaggiato l’infortunato-danneggiato, per il
maggior “differenziale” che verrebbe, in concreto, a percepire.
Un
esempio giova a comprendere più
facilmente i termini della questione. Si ipotizzi che, a seguito di infortunio
in itinere, l’Inail, avendo accertato un grado di menomazione del 20%, abbia riconosciuto a favore del lavoratore
danneggiato una rendita di €
58.000,00 di cui € 25.000,00 per danno biologico ed € 33.000,00
per “danno patrimoniale”.
In
sede transattiva, nell’ambito della ordinaria responsabilità civile, poniamo
che si sia convenuto: a) che la menomazione è del 18%; b) che il danno biologico può essere
liquidato in € 39.000,000; c) che non
vi è un effettivo danno patrimoniale.
Accedendo
all’opinione sopra esposta, la ripartizione tra Inail e danneggiato del quantum risarcitorio, avverrebbe nel
modo seguente: € 25.000,00 vanno rimborsati all’Inail; € 14.000,00 spetteranno
all’infortunato-danneggiato (quale “differenziale” tra € 39.000,00
ed € 25.000,00).
Propugnando,
per contro, la rivalsa dell’Inail fino alla concorrenza dell’ammontare delle
prestazioni, l’Istituto recupererebbe, nella specie, € 39.000,00 (salva, ovviamente, la maggior somma per l’indennità
di temporanea e le spese), mentre nulla spetterebbe all’infortunato, a titolo
di danno biologico differenziale.
Attesa
la evidente e considerevole diversità delle conseguenze, nel caso
prospettato, si comprende agevolmente
l’importanza e la concreta rilevanza
della questione della scindibilità o meno dei titoli indennitari, ai fini della ripartizione del quantum risarcitorio, civilisticamente determinato.
La
giurisprudenza anteriore alla “nascita” del danno biologico.
Prima
che, nel sistema della responsabilità
civile, si affermasse la centralità del
danno biologico, nessun dubbio si aveva
che, allorché l’assicuratore sociale avesse manifestato al terzo responsabile
la volontà di esercitare la rivalsa,
la legittimazione a pretendere dallo stesso terzo il risarcimento del danno subìto
dall’assicurato, si trasferisse
all’ente assicuratore, nei limiti
derivanti dalla surrogazione; onde
l’assicurato restava legittimato a far valere il suo diritto al risarcimento,
per la parte eccedente tali limiti, quale risultava detraendo, in sede di
liquidazione, l’importo dell’indennità che doveva essere rimborsata all’Inail,
dall’ammontare dei danni effettivamente subìti, fino al momento della pronuncia (Cass. Sez. III, 18/9/1979
n.4792).
La
domanda proposta dall’Inail in via di surrogazione, ai sensi dell’art.1916
c.c., per il rimborso delle prestazioni
assicurative erogate in favore dell’infortunato, aveva per unico limite quantitativo
il complessivo ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile al
danneggiato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito (Cass. Sez. III, 9/2/1980 n.917; 18/2/1980
n.1188; Sez. Lav. 10/4/1980 n.2308; 12/4/1980 n.2382).
L’azione
di surrogazione ex art.1916 c.c. -veniva meglio precisato - era del tutto
svincolata dalle singole componenti del danno e comportava, fino a concorrenza
delle indennità erogate, il subentrare dell’Istituto assicuratore nella
complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta all’avente diritto, a nulla
rilevando le particolari connotazioni, patrimoniali o non patrimoniali, del
pregiudizio subìto dall’assicurato (Cass. Sez. III, 28/4/1981 n.2583, e già
Cass. n.1296/1972; n. 1175/1974; n. 4222/1975; n.1623/1976).
Pur
ricorrendo in concreto il danno morale, un “differenziale” spettava
all’infortunato soltanto nel caso in cui il complessivo ammontare del danno,
calcolato secondo le norme di diritto comune, fosse di importo maggiore
rispetto all’indennità liquidata dall’Inail (Cass. Sez. III, 16/11/1981 n.6074; Sez. Lav. 23/6/1986 n.4171).
In
poche parole, solamente la eventuale eccedenza rispetto alle prestazioni
erogate dall’Inail spettava al lavoratore (Cass. Lav. 12/11/1985 n.5553).
Anche
i danni non patrimoniali, dunque, rientravano nella surroga dell’Inail, i quali
-si diceva- “pur traendo fonte e giustificazione da elementi diversi da quelli
che integrano il danno patrimoniale, rappresentano pur sempre una componente
del risarcimento”.
Pertanto,
l’intera indennità Inail era ripetibile dall’assicuratore sociale nei confronti
del terzo responsabile, nei limiti di quanto dal medesimo dovuto a titolo di
risarcimento del danno, senza alcuna distinzione al riguardo (Cass. III,
27/4/1984 n.2635).
Tali
principi sono stati espressamente
ritenuti ius receptum da Cass. Sez.
III, 25 maggio 1987 n.4689.
E’
interessante evidenziare che, nel giudizio instaurato davanti alla Suprema
Corte, Sez. III, e deciso con sentenza 11/8/1988 n.4928, la parte resistente,
come già i giudici di merito,
sostenevano che la rivalsa
dell’Inail potesse esercitarsi soltanto con riferimento alle voci di danno
previste nella copertura assicurativa.
Sennonché
la Corte ribatté, in primo luogo, che “di tale limitazione non v’è traccia
nella legge: l’art. 11 della legge speciale fa salvo il diritto di regresso
dell’Istituto assicuratore per tutte le somme pagate a titolo di indennità e
per le spese accessorie, senza distinzione alcuna e, per quanto concerne la
surrogazione, l’art. 1916 c.c. non distingue tra diritti dell’assicurato che
possano formare oggetto della stessa, ponendo come unico limite l’ammontare
delle somme pagate”.
In
secondo luogo - proseguì la Corte -
devono considerarsi “la particolare funzione economico-sociale
dell’assicurazione obbligatoria ed il preminente interesse pubblico alla
reintegrazione del patrimonio dell’Ente, ponendoli in relazione con la
diversità dei criteri di liquidazione del danno seguiti in sede previdenziale,
rispetto a quelli adottati dal giudice civile”. “Può accadere che si verifichi
una discrepanza fra i risultati delle due diverse forme di liquidazione, si
chè, costringendo il diritto di rivalsa dell’Inail entro i limiti della somma
liquidata dal giudice per il danno patrimoniale, non risulterebbe coperto l’intero
ammontare delle somme già corrisposte al lavoratore a titolo di indennità
previdenziali ed il credito dell’Ente, sia per il recupero di tali somme che
per il rimborso delle spese, verrebbe ad essere ingiustamente decurtato”. “Correlativamente, si verificherebbe un indebito arricchimento del
lavoratore infortunato che, avendo percepito una somma maggiore con
l’erogazione delle prestazioni previdenziali, potrebbe incrementare il suo
patrimonio con il risarcimento del danno non patrimoniale, in contrasto con
quanto espressamente dispone l’art.10 pen. comma della legge speciale, secondo
cui egli ha diritto al risarcimento solo per la parte eccedente le indennità
liquidategli a norma degli artt. 66 e segg. stessa legge”.
Il
principio del doppio limite alla rivalsa dell’Inail (complessivo ammontare del
risarcimento/ammontare delle prestazioni assicurative erogate) valeva ed
operava, ovviamente, tanto nel caso di surroga ex art.1916 c.c. che di regresso nei confronti del datore di
lavoro penalmente responsabile dell’infortunio, ai sensi degli artt. 10 e 11
T.U. n.1124/1965 (Cass. Lav. 18/5/1981 n.3277; Sez. III, 11/8/1988 n.4928).
L’orientamento
conseguente all’affermarsi del danno biologico.
L’introduzione
della figura del danno biologico
nell’ambito del sistema risarcitorio civilistico e la constatazione che tale danno non forma
oggetto della copertura assicurativa Inail, hanno notevolmente influito sulla
estensione della rivalsa dell’Ente previdenziale.
In
sintesi, si è ragionato nei seguenti termini: dal momento che la rendita
corrisposta dall’Inail copre soltanto i riflessi di tipo patrimoniale, non può
consentirsi all’Istituto di previdenza,
nell’esercizio della rivalsa, di avvalersi anche delle somme dovute al
lavoratore infortunato a titolo di ristoro del danno biologico, perché altrimenti si sacrificherebbe il
diritto dello stesso all’integrale risarcimento.
Così,
la giurisprudenza successiva alle note pronunce della Corte costituzionale
n.319/1989, n.356/1991 e n.485/1991, ha
affermato il principio secondo cui la rivalsa non può e non deve sacrificare,
oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto
dell’assicurato all’integrale risarcimento del danno; con la conseguenza che
non può estendersi anche al danno non patrimoniale (danno biologico – danno
morale) non coperto dalla garanzia assicurativa (Cass. Sez. III, 20/6/1992
n.7577, asseverata poi da Corte cost. 17/2/1994 n.37; ed anche Cass. Sez. III,
14/12/1992 n.13173; 11/6/1994 n.5683; 6/12/1995 n.12569 secondo cui non è
possibile “compensare” i danni di tipo non patrimoniale con le somme ad altro
titolo corrisposte dall’Inail; Cass. 14/11/1997 n.11262; 10/11/1998
n.11315; 24/4/1998 n.4218; 3/12/1998
n.12247; 10/11/2000 n.14638).
In
poche parole, dall’ammontare globale del danno, civilisticamente determinato,
andavano scisse quelle voci (danno biologico – danno morale), estranee alla
copertura dell’assicurazione sociale,
per riconoscerle, con priorità, a favore del danneggiato.
La
giurisprudenza di legittimità ha persino escluso la parziale sovrapposizione
tra danno biologico e danno da riduzione della capacità di lavoro generica,
così statuendo: nessun abbattimento è
possibile operare nella liquidazione del danno biologico a favore
dell’infortunato, non essendo configurabile un “danno biologico previdenziale
patrimoniale” sul quale l’Inail abbia facoltà di rivalersi, in quanto tale
riconoscimento importerebbe un sacrificio del diritto dell’assicurato
all’integrale risarcimento del danno (Cass. Sez. III, 27/8/1999 n.8998; Sez.
Lav. 21/3/2002 n.4080; 30/7/2003 n.11704).
Pronunce
più accorte, tuttavia, pur affermando il principio della unitarietà del danno
biologico, hanno suggerito l’applicazione di (più) adeguati criteri di
liquidazione del danno medesimo, cui fosse estranea la considerazione del
profilo della “attitudine al lavoro”,
in modo da evitare un eccesso
riparatorio (Cass. Sez.III, 22/1/1998 n.605).
L’intervento
del D. Leg.vo n.38/2000 e le conseguenze sui limiti della rivalsa dell’Inail.
Come
s’e visto, prima della “nascita” del danno biologico, l’unico limite che
l’Inail incontrava nell’azione di recupero, in via surrogatoria, delle
indennità versate al lavoratore, era individuato esclusivamente nell’ammontare
complessivo del risarcimento dei danni, dovuto dal terzo.
La
necessità di distinguere in relazione ai diversi titoli di danno è
dipesa, poi, dalla successiva constatazione che alla copertura assicurativa pubblica era estraneo il danno biologico.
Una
volta che, anche il rischio della
menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore, prodottasi nello
svolgimento e a causa delle sue mansioni, è stato fatto oggetto di garanzia differenziata, tale da consentire una effettiva, tempestiva
ed automatica riparazione del danno (secondo le sollecitazioni della Corte
cost. n.87/1991), non può che ritenersi
nuovamente e logicamente operante l’originario principio della indivisibilità
del danno.
Il
principio opposto era stato affermato, al fine di assicurare al lavoratore l’integrale risarcimento.
Ciò
vuol dire, però, che al soggetto
danneggiato bisogna garantire il ristoro di tutto il danno e soltanto (e non
più) del danno sofferto.
La
riparazione del pregiudizio effettivamente subìto, costituendo nel contempo
funzione, ma anche limite del risarcimento,
porta a ritenere che, qualora si consentisse la scomposizione dei titoli
indennitari, si verificherebbe un
ingiustificato arricchimento del lavoratore infortunato, in dipendenza del
medesimo evento lesivo.
Tornando
all’esempio iniziale, se si tenessero distinte la quota corrispondente
all’indennizzo del danno biologico da quella corrispondente all’indennizzo del
“danno patrimoniale”, il lavoratore percepirebbe € 58.000,00 dall’Inail più
€ 14.000,00 dal responsabile civile (€ 39.000,00 - € 25.000,00 rimborsati all’Inail): in totale
€ 72.000,00.
Un
comune cittadino, della stessa età, che subisse il medesimo danno si vedrebbe
liquidato il solo danno biologico (€
39.000,00).
Mentre,
da un lato, dunque, si verificherebbe
una ingiustificata locupletazione a favore del lavoratore, l’Inail, dal canto suo, vedrebbe
notevolmente pregiudicata la sua rivalsa,
limitata ad € 25.000,00 (corrispondenti alla quota di danno biologico),
anziché € 39.000,00. Del pari, risulterebbe anche sacrificato, senza ragione,
l’interesse pubblico alla reintegrazione del patrimonio dell’Ente.
Non
solo, ma ripercussioni si avrebbero sul rapporto Inail-datori di lavoro e,
segnatamente sulla misura dei contributi.
In
definitiva, a prescindere dalla interpretazione della locuzione “conseguenze
patrimoniali”, di cui all’art.13, c.2, lett.b) del D. Leg.vo n.38/2000 (cfr.
sul punto l’articolo citato, “Danno biologico INAIL e danno differenziale del
lavoratore”), non v’è dubbio che la rivalsa dell’Inail torna ad essere soggetta
al doppio limite quantitativo, rappresentato dall’ammontare delle prestazioni e
dal complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile
all’infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito.
Vi è
margine per il c.d. “differenziale” solamente nel caso in cui residuino somme,
una volta detratto dall’intero importo del danno civile quello delle
prestazioni INAIL.
La
nuova questione della inscindibilità del “danno non patrimoniale”
civilisticamente risarcibile (rinvio).
Come
già in passato per il danno biologico,
si ripropone adesso la questione se
possa configurarsi un diritto di prededuzione a favore del lavoratore
infortunato, con riguardo al danno morale e al c.d. “danno esistenziale”, in
quanto voci di pregiudizio estranee alla copertura assicurativa pubblica.
Lo
specifico problema è stato affrontato, e risolto in senso negativo, nel medesimo articolo sopra menzionato ( al
quale si rinvia).
Va
osservato che la giurisprudenza è sempre più conscia della unitarietà del danno
non patrimoniale, così da evitare,
quanto meno, duplicazioni risarcitorie (di recente, Cass. Sez. III, 25/5/2004
n.10035).
La franchigia ed i limiti della rivalsa.
Per
completare la trattazione dell’argomento, occorre accennare ad una questione spesso ricorrente e, per lo più intesa in
modo palesemente errato.
Con
riguardo alle c.d. micropermanenti, tante volte avviene che, per la diversità
dei criteri di determinazione del grado di menomazione, valevoli in sede previdenziale ed in ambito civilistico,
ovvero per il decorso del tempo rispetto alla valutazione operata
dall’Inail, si verifica una discrepanza
tra quanto accertato dall’Ente di previdenza e quanto riscontrato nel contesto
della ordinaria responsabilità civile.
Può,
ad esempio, accadere che un grado di menomazione del 6%-7% riconosciuto
dall’Inail, possa risolversi in un 4%
-5% in ambito civilistico.
Ebbene,
non poche Compagnie di Assicurazione corrispondono, per intero, il danno
biologico all’infortunato-danneggiato e
nulla riconoscono a favore dell’Inail che avanza pretesa di rivalsa, per avere provveduto ad indennizzare (in
capitale) il danno alla integrità psicofisica.
Si
sostiene che l’Inail non possa esercitare, nella specie, la rivalsa, in quanto
il danno, civilisticamente determinato, rientra nella c.d. franchigia INAIL
(inferiore cioè al 6%).
Infatti,
secondo le previsioni dell’art.13, c.2, lett. a) del D. Leg.vo n.38/2000, il danno biologico non viene indennizzato
per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve
entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in
franchigia.
L’assunto,
appena riferito, non può tuttavia essere condiviso.
La
franchigia riguarda i rapporti tra l’Inail e il lavoratore infortunato, nel
contesto indennitario, nel senso che, se l’Istituto accerta un grado di
menomazione inferiore al 6% non
corrisponderà alcuna somma, a titolo di danno biologico, al danneggiato, al quale non rimane che rivolgersi, per lo
stesso titolo, al soggetto civilmente responsabile.
In tal
caso, evidentemente, l’Inail avrà diritto al rimborso solamente della indennità
di temporanea e delle spese.
Se,
per contro, l’Istituto accerta ed indennizza in capitale un danno biologico per
menomazione di grado pari o superiore al 6%
che, però, secondo i
(differenti) parametri civilistici non supera tale percentuale, l’Ente
previdenziale avrà, senza dubbio, diritto al rimborso di quanto erogato, sia
pure nel limite del quantum
corrispondente alla valutazione operata in ambito civilistico.
Ciò
non esclude che, di fatto, l’Inail recuperi l’intero costo dell’infortunio.
Basta
esaminare il caso recentemente deciso
con sentenza del Giudice di Pace di Cascina
n. 108/2004 del 9/7/2004.
Nella
specie, l’Inail aveva erogato a favore del lavoratore, in dipendenza di
infortunio in itinere, € 3.687,50 per un danno biologico del 7%
(oltre indennità di temporanea e
spese).
Il
nominato CTU ha ritenuto del 5% il grado di menomazione (quindi, inferiore al
6%).
In base alla L. 57/2001,
risultava un importo di € 3.780,97 , per il danno biologico.
Il Giudice di Pace ha liquidato
a favore dell’Inail la somma corrispondente al costo dell’infortunio,
interamente recuperato dall’Istituto,
malgrado la minore percentuale determinata in campo civilistico.
Il danno biologico di cui
all’art.13 D. Leg.vo n.38/2000, non differisce ontologicamente dal danno
biologico di cui all’art. 5 L. n.57/2001 (ed in generale, dalla nozione accolta
nel contesto della responsabilità civile). Inoltre, è un unicum che inerisce al valore dell’uomo come persona.
Attesa la omogeneità e la
unitarietà del danno biologico ed attesa l’estensione della copertura
assicurativa dell’Inail a tale tipo di pregiudizio, non ha, chiaramente, senso
sostenere che, nell’ipotesi di mancato raggiungimento del 6% (secondo i criteri
civilistici), l’intero ammontare del risarcimento spetta al danneggiato,
negando conseguentemente il diritto di rivalsa dell’assicuratore sociale.
Seguendo
tale tesi, si giungerebbe all’assurda conseguenza che, in caso di
riconoscimento, in campo civilistico, di una percentuale inferiore al 6% il
lavoratore-infortunato lucrerebbe, cumulandoli, sia, per intero, la somma
capitale corrisposta dall’Inail per il danno biologico, sia, per intero, quella
dovuta, allo stesso titolo e per il medesimo evento lesivo, dal responsabile
civile.
L’Inail,
dal canto suo, pur avendo indennizzato il danno biologico, non avrebbe la
concreta possibilità di recuperarlo.
Non
solo, ma risulterebbe evidente la disparità di trattamento tra il comune
cittadino che subisce un danno alla persona, in seguito al verificarsi di un
incidente, e il lavoratore assicurato
INAIL: sebbene il danno biologico inerisca al valore uomo come persona, il
lavoratore beneficerebbe, irrazionalmente,
di un doppio ristoro.